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title: "Installare un Ascensore nel Tuo Condominio Antico: Quorum e Ripartizione delle Spese"
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date: 2026-05-22
modified: 2026-05-22
author: "Max1"
description: "L'installazione di un ascensore rappresenta una delle innovazioni più significative in tal senso, capace di valorizzare l'immobile e renderlo fruibile a tutti. Ma quali sono le procedure e i costi..."
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# Installare un Ascensore nel Tuo Condominio Antico: Quorum e Ripartizione delle Spese

![ascensore studio mave](https://studiomave.com/wp-content/uploads/2026/05/ascensore-studio-mave-200x300.jpg)L'installazione di un ascensore rappresenta una delle innovazioni più significative in tal senso, capace di valorizzare l'immobile e renderlo fruibile a tutti. Ma quali sono le procedure e i costi da affrontare?

### Il Contesto Normativo: La Riforma del Condominio e le Barriere Architettoniche

La normativa di riferimento per l'installazione di un ascensore in condominio è contenuta principalmente nel **Codice Civile**, in particolare negli articoli dedicati alle innovazioni (Art. 1120 c.c.) e alla ripartizione delle spese (Art. 1123 c.c. e ss.). La **Riforma del Condominio (Legge n. 220/2012)** ha introdotto importanti semplificazioni, specialmente per gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Installare un ascensore, laddove non presente, rientra a pieno titolo tra le **innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni**. Tuttavia, quando l'obiettivo principale è l'eliminazione delle barriere architettoniche, la legge prevede un trattamento di favore, facilitando l'approvazione.

### I Quorum Assembleari: Quante Votazioni Servono?

Una delle domande più frequenti riguarda le maggioranze necessarie in assemblea per approvare l'installazione dell'ascensore. La risposta dipende dallo scopo principale dell'intervento:

- **Per le innovazioni “ordinarie” (Art. 1120, comma 1, c.c.):** L'assemblea condominiale, sia in prima che in seconda convocazione, deve deliberare con un numero di voti che rappresenti la **maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell'edificio (666,67 millesimi)**. Questo quorum, piuttosto elevato, spesso rende difficile l'approvazione.
- **Per le innovazioni volte all'eliminazione delle barriere architettoniche (Art. 1120, comma 2, n. 2 – ora comma 4 – c.c.):** In questo caso, la legge è più benevola. La delibera è valida se approvata con la **maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi)**. Questa è la casistica più comune e il quorum più agevole per l'installazione di un nuovo ascensore.

È fondamentale che l'amministratore, o i condomini proponenti, evidenzino chiaramente nell'ordine del giorno dell'assemblea che l'intervento mira all'eliminazione delle barriere architettoniche, per poter applicare il quorum ridotto.

### La Ripartizione delle Spese: Chi Paga Cosa?

La questione della ripartizione delle spese è spesso quella più delicata e fonte di discussione. Vediamo i principi cardine:

1. **Regola Generale (Art. 1123 c.c.):** Per la **nuova installazione** di un ascensore, le spese devono essere ripartite tra tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, espresso in millesimi. Questo significa che anche i proprietari di locali al piano terra o negozi, che teoricamente non utilizzerebbero l'ascensore, sono tenuti a contribuire.

2. **Il Beneficio per Tutti:** La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l'installazione di un ascensore, anche se non direttamente utilizzato da tutti (es. piani bassi), costituisce un **miglioramento e un incremento di valore per l'intero edificio**. Contribuisce all'accessibilità generale e alla commerciabilità degli immobili, giustificando la partecipazione di tutti.

3. **Non Applicabilità dell'Art. 1124 c.c. per la Nuova Installazione:** L'Art. 1124 c.c. disciplina la ripartizione delle spese di manutenzione e sostituzione di scale e ascensori *esistenti* (metà in base ai millesimi, metà in base all'altezza del piano). Tuttavia, per la **prima installazione** di un ascensore, la prevalente giurisprudenza ritiene che non sia applicabile, dovendosi ricorrere alla regola generale dell'Art. 1123 c.c., ovvero la ripartizione per millesimi di proprietà.

4. **Possibilità di Accordo Diversamente:** Solo un accordo unanime di tutti i condomini (o una specifica previsione nel regolamento condominiale contrattuale) potrebbe prevedere una ripartizione delle spese diversa da quella per millesimi per la nuova installazione.

### Considerazioni Finali e Consigli Pratici

L'installazione di un ascensore è un progetto importante che richiede una pianificazione attenta. Il mio consiglio è di procedere con i seguenti passaggi:

- **Studio di Fattibilità:** Affidatevi a professionisti (ingegneri, architetti) per valutare la fattibilità tecnica, le dimensioni dell'intervento e i costi stimati.
- **Preventivi Dettagliati:** Richiedete diversi preventivi da aziende specializzate, confrontando non solo i costi ma anche la qualità e l'assistenza post-installazione.
- **Ruolo dell'Amministratore:** L'amministratore avrà un ruolo cruciale nella gestione della pratica, nella convocazione dell'assemblea e nella supervisione dei lavori.
- **Informazione ai Condomini:** Una corretta e completa informazione a tutti i condomini prima dell'assemblea può prevenire incomprensioni e facilitare l'approvazione.

Investire in un ascensore significa investire nel futuro del vostro condominio, migliorando la vita di chi lo abita e garantendo un valore aggiunto al patrimonio immobiliare. Con la giusta informazione e una gestione oculata, anche un condominio antico può aprirsi a nuove opportunità di accessibilità e comfort.